Doping, MPCC chiede controlli più vicini alla corsa e avverte contro l’AICAR nelle borracce
Il Movimento per un ciclismo credibile (MPCC) chiede nuove modalità per la lotta al doping. L’organismo presieduto da Roger Legeay ha infatti scritto all’Unione ciclistica internazionale una lettera con alcuni accorgimenti richiesti, soprattutto a seguito degli sviluppi dell’Operazione Aderlass, che nei mesi ha visto il coinvolgimento di alcuni corridori professionisti fra Austria e Slovenia. In particolare, l’MPCC si è mosso dopo che Marc Madiot, direttore della Groupama-FDJ, e Iwan Spekenbrink, general manager del Team Sunweb, hanno incontrato Georg Preidler, che è stato loro corridore fra il 2017 e il 2018 e che risulta fra i bersagli dell’inchiesta.
“Per imparare da questo caso – scrive il Movimento per un ciclismo credibile – riteniamo sia importante attirare l’attenzione sulle proposte di aumento del numero totale di esami del sangue, in particolare fuori dalle gare, e di prelievi di campioni da effettuarsi il più vicino possibile all’orario di partenza. Il caso-Aderlass ha visto l’implementazione di un protocollo-doping al di fuori della squadre. Chi lo ha messo in atto diceva ai corridori che non sarebbero stati scoperti dall’UCI, e così è stato, poiché fu la polizia a scoprire quel che succedeva, e le due squadre interessate non avevano alcun sospetto”.
“Inoltre – la ricostruzione seguita a quanto raccontato da Preidler – venivano scelte delle corse o delle tappe di Grandi giri: i corridori venivano ‘trattati’ prima della partenza e immediatamente dopo l’arrivo, immettendo ed estraendo sangue. Per questo chiediamo esami del sangue e delle urine poco prima dell’inizio o immediatamente dopo la fine delle corse, cosa che permetterebbe di rendersi conto del fatto che ci siano state manipolazioni”.
L’MPCC ha rivolto all’UCI un’indicazione anche su nuove tipologie di test da portare avanti. “Sarebbe includere negli esami antidoping anche quelli relativi alla presenza di plastica nel sangue, risultanza che sarebbe prova di un eventuale doping ematico – il punto di vista dell’organizzazione guidata da Legeay – E inoltre bisognerebbe indagare sull’utilizzo di AICAR (steroide che aumenta la scorrevolezza del sangue – ndr) e se questo possa essere magari utilizzato in polvere nelle borracce nei finali di corsa”.
In chiusura, l’organismo collegiale di squadre, organizzatori e federazioni, nato nel 2007, fa un appello all’Unione ciclistica internazionale: “È necessario essere ancora più aggressivi nella messa in opera dei controlli. Queste proposte ci aiuteranno nel far progredire la lotta al doping e la caccia agli imbroglioni”.
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Il giorno 4 5 2011 ho inviato alla Commissione Antidoping del CONI,tramite l’Avvocato Francesco Di Pretoro,mio figlio,l’istanza di rivisitazione del documento tecnico attuativo in relazione all’Articolo 5 Codice Wada relativamente alle modalita’ di esecuzione dei controlli durante e fuori delle competizioni.
In sintesi,il Programma mondiale antidoping della WADA(World Anti-Doping Agency) introduce la regola del Whereabouts information che prevede a carico di ogni atleta professionista iscritto nel registro nazionale,l’obbligo di fornire in ogni momento,tempestivamente ed in dettaglio le informazioni sulla sua localizzazione 24 ore su 24.
L’atleta deve garantire la reperibilita’ 365 giorni,peggio di un carcerato agli arresti domiciliari.
Signori del CONI,a prescindere che non vi siete nemmeno degnatati a suo tempo di una risposta ,in questi ultimi tempi,i metodi di controllo antidoping si sono evoluti e non c’è assolutamente bisogno che Voi vi trasformiate negli schiavisti della sottomissione.Fateli prima o dopo,comunque nell’imminenza della gara,ma lasciate agli atleti l’identita’ di essere umani.Come avete fatto ad essere cosi’ crudeli in nome di un mondo effimero come lo sport?
Signori delle associazioni a tutela dei ciclisti professionisti e nazionali,degli sportivi evoluti tutti,squadre agonistiche professionistiche, dovete reagire con FORZA CONTRO QUESTA NORMATIVA CHE MINA IL RISPETTO DELLA PERSONA NELLA VITA PRIVATA,IL DIRITTO ALLA LIBERTA’ DI PENSIERO e DI AZIONE come conquistato dopo anni di lotte ed affermato da convenzioni,da trattati internazionali,Europei e nazionali.
Gianfranco Di Pretoro
Giornalista
In allegato l’istanza di cui si parla,completamente ignorata dalla Commissione Antidoping del CONI
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tel – fax 06/60200544 e- mail: avvdipretoro@gmail.com
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Roma, lì 04.05.2011
SPETT.LE
ONOREVOLE COMMISSIONE ANTIDOPING
CURVA SUD – STADIO OLIMPICO
00194 ROMA
e p.c. ‐ COMITATO DI CONTROLLO ANTIDOPING
‐ COMMISSIONE SCIENTIFICA ANTIDOPING
‐ COMITATO PER L’ESENZIONE E FINI TERAPEUTICI
‐ COMITATO ETICO
‐ UFFICIO PROCURA ANTIDOPING
‐ CONI COORDINAMENTO ATTIVITA’ ANTIDOPING
CURVA SUD – STADIO OLIMPICO
00194 ROMA
OGGETTO: ISTANZA DI RIVISITAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO
ATTUATIVO APPROVATO DALLA GIUNTA NAZIONALE DEL CONI CON
DELIBERAZIONE DEL 21 AGOSTO 2007 N. 292 IN RELAZIONE ALLʹʹART. 5 CODICE
WADA.
Il Sig. Gianfranco Di Pretoro, nato a Roma il 17.11.1944 ed ivi residente in Via Vigna Girelli
n. 25, nella sua veste di Direttore di corsa, tesserato della Federazione Ciclistica Italiana, n.
tessera 846019Y, con domicilio eletto in Roma, via Colonnello Tommaso Masala 42, presso e
nello Studio dellʹAvv. Francesco Di Pretoro che lo rappresenta ed assiste,
FORMULA ISTANZA DI RIVISITAZIONE
in riferimento alle norme attuative antidoping approvato dalla Giunta Nazionale del Coni
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adottate con deliberazione del 21 agosto 2007 n. 292 di cui allʹart. 5 del Codice WADA,
relativamente alle modalità di esecuzione dei controlli “durante e fuori delle competizioni”,
in quanto ritenute lesive rispetto dei diritti di libertà e dignità umana dellʹatleta.
PREMESSE
1) IMPIANTO NORMATIVO DELLA REGOLA DEL WHEREABOUTS
1) La World Anti‐Doping Agency (Wada – Agenzia mondiale anti‐doping) viene
costituita per volontà del Comitato Olimpico Internazionale a Lausanne (Svizzera) il 10
novembre 1999 . A far data dal 2001 la propria sede centrale è a Montreal (Canada).
2) Obiettivi dichiarati dal Wada sono:
– Restituire credibilità alle competizioni sportive sia a livello dilettantistico che
professionista, individuando, scoraggiando, prevenendo sia a livello internazionale che
nazionale pratiche sleali di ricorso a “sostanze o medicinali che hanno come effetto di
aumentare artificialmente il rendimento fisico e le prestazioni dellʹatleta” ( c.d. Doping) .
– promuovere il diritto alla salute, la lealtà, e correttezza sportiva finalizzata alla
uguaglianza di tutti gli atleti del mondo.
– garantire l’applicazione ed armonizzazione di programmi antidoping, coordinati ed
efficaci sia a livello mondiale che nazionale
3) Nell’ambito di una conferenza mondiale svolta a Copenhagen il 3 marzo 2003 veniva
approvato da parte di tutti i delegati delle federazioni internazionali e dai rappresentanti
governativi, il Programma mondiale antidoping della WADA, programma che veniva
successivamente ratificato dal Comitato Internazionale Olimpico.
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4) In attuazione agli obiettivi perseguiti dal citato Programma mondiale antidoping della
WADA vengono istituiti:
il Codice WADA (Codice Mondiale Antidoping – che ha sostituito il codice antidoping
del Movimento Olimpico) con entrata in vigore in data 1 gennaio 2004)
L’International Standard for Testing ( c.d. Regole quadro internazionali di guida in
luogo di esecuzione dei test antidoping)
I modelli di migliore pratica (c.d. models of best praxis ‐ regole di buona prassi ‐ al fine
di creare soluzioni innovative alle varie problematiche del doping).
5) L’art. 4 comma 4 punto n. 2 contenuto nel documento tecnico attuativo dellʹInternational
Standard for Testing, introduce la regola del whereabouts information, prevedendo a
carico di ogni atleta l’obbligo di fornire informazioni dettagliate di reperibilità,
identificazione e di localizzazione.
6) Il Programma Mondiale Antidoping del Wada è stato recepito in Italia con Documento
Tecnico Attuativo approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione del
21 agosto 2007 n. 292. La regola del Whereabouts Information risulta essere disciplinata
in dettaglio nel Dispositivo Attuativo ‐ in vigore dal 28 settembre 2007 ‐ del citato
Documento Tecnico emanato dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano ), di
comune accordo con la NADO ( Agenzia Nazionale Antidoping ‐ istituita in Italia in
attuazione del Programma Mondial Antidoping del Wada e massima autorità
riconosciuta e responsabile in Italia in materia di attuazione ed adozione delle Norme
Sportive Antidoping ) .
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7) In luogo di Whereabouts Information, gli artt. 2 e 3 del citato Dispositivo Attuativo
prevedono a carico di ogni tesserato, inscritto nel R.T.P. nazionale ( Register Testin
Pool – apposito registro nazionale dove viene iscritto ogni atleta rientrante in una delle
categorie previste ai sensi dell’art. 1 del medesimo Dispositivo Attuativo sopra citato),
l’obbligo di fornire in ogni momento, tempestivamente ed in dettaglio, l’indirizzo di
reperibilità sia telefonica che abitativa al fine di essere sottoposto in ogni momento ai
previsti controlli medici atti a verificare l’esistenza in capo all’atleta di sostanze
dopanti.
8) In particolare, l’atleta inserito nell’R.T.P. nazionale, oltre ovviamente al nome, cognome,
sesso, data di nascita, nazionalità, documento identificativo, federazione / gruppo
sportivo di appartenenza, referente federazione / gruppo sportivo con tanto di recapito,
disciplina sportiva praticata, ha l’obbligo di fornire, al Comitato Controlli Antidoping,
mediante compilazione del citato modello F57i‐1, in ogni momento, 24 ore su 24, 365
l’anno, le presenti informazioni di reperibilità a carattere dettagliato:
– Indirizzo di domicilio abituale
– Numero di telefono fisso, di cellulare, indirizzo e‐ mail
– Indicazione periodo di allenamento
– L’attività prevalente nel periodo di allenamento / gara
– La località dell’allenamento ( con obbligo di comunicare : il telefono, la persona di
riferimento, l’indirizzo, il Comune, lo Stato).
– Gli orari dell’allenamento ( distinti tra mattina e pomeriggio)
– Individuazione del domicilio dell’atleta
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– Gli orari di reperimento nel domicilio indicato ( distinti tra mattina, pomeriggio, sera)
– Eventuali Giornate e località di gara.
9) Modulo similare è poi previsto per la Squadra ( c.d. Whereabouts Squadra – modello
F57s – 1) laddove viene dato risalto alla indicazioni di reperibilità da fornire in
riferimento alla sede di allenamento e alle competizioni ed infine in luogo di
localizzazione di singoli atleti che non partecipano all’attività di squadra.
10) L’art. 2.4. del citato codice WADA e successivi regolamenti attuativi qualificano il rifiuto
di fornire informazioni stabilite in luogo del whereabouts ovvero la mancata tempestiva
comunicazione di informazioni utili in luogo del whereabouts come violazione delle
regole Antidoping con la grave conseguenza che l’atleta, ‐ come già più volte riscontrato
– è considerato inidoneo allo svolgimento dell’attività agonistica e pertanto sospeso
dall’esercizio della predetta attività.
2) ANALISI DI COMPATIBILITAʹ DELLA REGOLA DEL WHEREABOUTS IN
RIFERIMENTO AI DIRITTI UMANI DI LIBERTAʹ E DIGNITAʹ DELLʹATLETA
TESSERATO.
Dall’esame della richiamata normativa emerge che :
‐ in capo all’atleta iscritto inserito nell’R.T.P. nazionale vi è l’obbligo di comunicare i
propri dati personali, la federazione e gruppo sportivo di appartenenza, fornendo
costantemente ed in ogni periodo dellʹanno, anche quando non partecipano o non
sono coinvolti nelle attività della squadra, per il solo fatto di essere tesserati,
informazioni dettagliate di reperibilità sui luoghi di allenamento, sull’indirizzo della
domiciliazione momentanea (tra tali incombenze rientrano anche le segnalazioni
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dettagliate sul domicilio durante soggiorni saltuari e vacanze). Tutto ciò ha come
unico fine quello di GARANTIRE LA REPERIBILITÀ “PERPETUA”, 24 ORE SU 24 ,
PER 365 GIORNI L’ANNO per consentire lʹeffettuazione di controlli antidoping, che
potranno essere effettuati a discrezione dellʹAutorità in ogni momento del giorno e
della notte presso lʹindirizzo comunicato dal medesimo atleta.
‐ il mancato rifiuto di fornire informazioni ovvero, la mancata tempestività di
comunicazione di informazioni utili in luogo del whereabouts, è qualificato come
violazione delle regole antidoping, con le prevedibili conseguenze in campo sportivo e
professionale.
Ciò posto occorre verificare se in nome della lealtà ed integrità sportiva si determini una
violazione ovvero una illegittima e quanto mai compromissione dei diritti di libertà e
dignità umana, posto che lʹatleta tesserato è tenuto a comunicare in ogni momento , anche,
(ed è qui un punto nodale) lontano dalle competizioni sportive ‐ ogni suo spostamento in
modo da poter essere reperito in ogni momento per essere sottoposto a controlli a sorpresa
(che in alcuni casi si trasformano in veri e propri blitz che irrompono nellʹabitazione
dellʹatleta anche nel cuore della notte.)
In ragione di ciò viene in rilievo lʹesigenza di stabilire ENTRO CHE LIMITI L’ESIGENZA
DI GARANTIRE LA LEALTA’ E LA CORRETTEZZA SPORTIVA PUO’ LIMITARE LA
LIBERTA’ E LA DIGNITA’ UMANA.
Si tratta pertanto di verificare se allʹinterno della citata regola del whereabouts sia di fatto
assicurato il contemperamento tra:
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– da una parte, l’interesse a perseguire e punire ogni illecita ed indebita alterazione del
fisico e della psiche dell’atleta ( pertanto riconoscendo il diritto dell’atleta di partecipare
ad una competizione leale nella quale la vittoria sia determinata da doti attinenti alla
componente fisica e psichica dell’atleta e non già da elementi facilitatori a lui esterni,
quali ad esempi farmaci e sostanze dopanti)
– Dall’altra, la salvaguardia e rispetto della libertà e dignità umana, con particolare
riguardo alla tutela della riservatezza della vita privata e familiare, sul presupposto che
l’atleta prima di essere inquadrato come soggetto tesserato inscritto nell’R.T.P. nazionale è
anzitutto un essere umano e come tale ha diritto di essere rispettato nella sua privacy,
nella sua dignità di uomo.
* * * *
SEGUE: VIOLAZIONI DERIVANTI DALLʹAPPLICAZIONE GENERALIZZATA DELLA
REGOLA DEL WHEREABOUTS
Eʹ proprio alla luce delle predette considerazioni che la regola del whereabouts è da
considerarsi illegittima poiché contraria e profondamente lesiva ai diritti di libertà e dignità
umana generalmente riconosciuti dallʹordinamento sia in campo internazionale che
nazionale.
Più precisamente la regola del whereabouts risulta essere profondamente lesiva delle
presenti norme:
CONVENZIONI E TRATTATI INTERNAZIONALI
1)‐DICHIARAZIONE UNIVERSALE ONU DEI DIRITTI DELL’UOMO PARIGI 10.12.1948
ed in particolare dellʹart. 12, nella parte in cui prevede “nessuno sarà oggetto di ingerenze
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arbitrarie nella sua vita privata, lesione al suo onore ed alla sua reputazione”;
2)‐CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E
DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (CEDU), Roma 4.11.1950, ed in particolare:
‐ dellʹart. 8 “rispetto della vita privata e familiare (limiti alla ingerenza della pubblica
autorità nella vita privata e familiare ‐ Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita
privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
‐ dellʹart 5 diritto alla libertà ‐ 1. ogni persona ha diritto alla libertà ed alla sicurezza,
nessuno può essere privato della libertà, salvo nei casi prescritti dalla legge‐
3) PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI. New York 16.12.1966 ed
in particolare:
‐ dellʹart. 17. nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie, ovvero illegittime
nella sua vita privata
‐ dellʹart. 2. ogni individuo ha diritto di essere tutelato dalla legge contro tali interferenze
od offese
‐ dellʹart. 9. ogni individuo ha diritto alla libertà od alla sicurezza della propria persona,
nessuno può essere privato della propria libertà.
NORMATIVA COMUNITARIA
Costituzione Europea 29.10.2004 ed in paricolare:
– art.67 rispetto della vita privata e familiare;
– art. 66 diritto alla libertà ed alla sicurezza;
– art.61 dignità umana (la dignità umana è inviolabile, essa deve essere rispettata e
tutelata;
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Carta dei diritti fondamentali riconosciuti dall’unione europea (Nizza 18.12.2000) ed in
particolare:
‐ art 6 ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
‐ art 7 ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del
proprio domicilio e delle sue comunicazioni.
COSTITUZIONE ITALIANA del 1948 ed in particolare:
‐ art. 2 Protezione dei diritti inviolabili dell’uomo;
‐ art. 3 Principio di uguaglianza ‐ posto che l’assenza di limitazioni della regola del
whereabouts pone sullo stesso piano l’atleta professionista che partecipa alle competizioni
sportive con l’atleta fuori dalle stesse competizioni sportive essendo entrambi destinatari di
un generalizzato e quanto mai immotivato potere di controllo da parte dellʹAutorità
Antidoping controlli a sorpresa, anche sottoforma di blitz effettuati ad ogni ora del giorno e
della notte.
‐ art.10 ‐ “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute;
art.13 La libertà personale è inviolabile;
art. 14 Il domicilio è inviolabile. Posto che i controlli disposti fuori dalle competizioni e
privi di una disciplina di regolamentazione a tutela dell’atleta in quanto persona in quanto
uomo, impediscono all’atleta di trovare quella serenità psico‐fisica fondamentale non solo
atta ad assicurare la corretta riuscita del proprio allenamento ma anche ed ancora più grave
fondamentale ad assicurare una esistenza libera e dignitosa.
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Dalle predette argomentazioni appare ictu oculi evidente la necessità di apporre alla regola
del whereabouts opportune limitazioni atte a circoscriverla al fine di assicurare il
contemperamento tra il diritto ad una competizione leale e corretta ed il rispetto della
libertà e della dignità umana riconoscendo allʹatleta il sacrosanto diritto di vivere, fuori
dalla luce dei deflettori, in tranquillità la sua vita privata e familiare.
ciò che pertanto si contesta è l’estrema genericità in cui viene disposta ed applicata
pedissequamente e analiticamente la citata regola del whereabouts dal momento che
stante il dato testuale in ogni momento del giorno e della notte, per tutto l’anno e per
tutta la durata della sua” iscrizione al r.t.p. nazionale”, questo si vede obbligato non solo
a fornire i dati di reperibilità ma è costretto a subire in ogni momento, anche fuori dalle
competizioni sportive, l’indebita ingerenza di soggetti terzi che fuori dalla sua vita
privata, ledendo la propria privacy, la propria vita familiare e privata lo obbligano a
sottoporsi a rigidi controlli antidoping.
Non da ultimo, è opportuno rilevare come lʹapplicazione generalizzata della regola del
whereabouts comporta il rischio di effettuazione di controlli condotti in modo plateale
(come vere e proprie irruzioni negli alberghi o luoghi privati ) che non tengono in minimo
conto dellʹinnegabile impatto che essi producono sullʹimmagine e sulla reputazione
dellʹatleta.
* * * *
Sulla base delle spiegate argomentazioni, si auspica che Codesta Commissione, provveda a
disporre con urgenza, un tavolo di confronto tra enti ed istituzioni preposte al rispetto ed
applicazione della citata regola del whereabouts, al fine di procedere allʹadozione di
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ADEGUATE MISURE FINALIZZATE A RESTRINGERE IL CAMPO DI APPLICAZIONE
DELLA REGOLA DEL WHEREABOUTS RICONSEGNANDO ALLʹINDIVIDUO
ATLETA TESSERATO LA SUA DIGNITÀ DI UOMO, riconoscendo valore e forza
regolamentare al principio:
I POTERI DI CONTROLLO E DʹINGERENZA ALLA VITA PRIVATA RICONOSCIUTI
IN CAPO ALLʹAUTORITÀ SPORTIVA AL FINE DI ASSICURARE ʺLEALTÀ E
CORRETTEZZA SPORTIVAʺ NON POSSONO RISOLVERSI IN STRUMENTI DI
PREVARICAZIONE E SOPRAFFAZIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DI LIBERTÀ E
DIGNITÀ UMANA, POSTO CHE L’ATLETA PRIMA DI ESSERE INQUADRATO
COME PARTECIPANTE ALLA COMPETIZIONE È ANZITUTTO, UNA PERSONA, UN
ESSERE UMANO E COME TALE HA IL SACROSANTO DIRITTO FUORI DAL
TEATRO DELLE GRANDI COMPETIZIONI DI VIVERE IN PACE E SERENITAʹ CON
LA PROPRIA FAMIGLIA.
Non riconoscere tale principio significherebbe sottoporre lʹatleta tesserato inserito
nell’R.T.P. nazionale ad un vincolo psicologico di ʺgenerica sottomissione perpetuaʺ
facendo perdere a questʹultimo la sua stessa identità di uomo.
Fiducioso nella ponderata valutazione delle argomentazioni contenute nella presente
istanza, questa difesa formula sin da ora richiesta al fine di essere informata in ordine alle
decisioni e/o provvedimenti, che lʹ Onorevole Commissione riterrà di assumere.
Con osservanza.
Roma lì 04 maggio 2011
Avv. Francesco Di Pretoro